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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 115.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale19 aprile 1984 n. 24 (interventi regionali in campo energetico);
b) legge regionale 26 luglio 1988 n. 37 (interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto o potenziali nonché per l'approvvigionamento idrico);
c) legge regionale 24 agosto 1988 n. 44 (modifiche alla legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 "Interventi regionali in campo energetico. Nuove norme attuative della Sito esternolegge 29 maggio 1982 n. 308 sul contenimento dei consumi energetici);
d) legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto ambiente e partecipazione alla Società regionale per l'ambiente);
e) legge regionale 7 gennaio 1992 n. 1 (norme per il recupero della carta da macero e l'uso della carta riciclata);
f) legge regionale 11 settembre 1992 n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi);
g) legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria);
h) legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento);
i) legge regionale 20 gennaio 1997 n. 3 (integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 "Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria);
j) legge regionale 15 maggio 1997 n. 17 (Disposizioni di prima attuazione del Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio");
k) il I del Titolo III della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento);
l) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 comma 1, nonchè le lettere c) e l) del comma 2, gli articoli 10, 16 e 20, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 . (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989 n. 183 );
m) l' articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche ala legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989 n. 183 ". Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale));
n) il Titolo V della delibera legislativa "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 13 maggio 1996 n. 21 ";
n bis) legge regionale 8 novembre 1996 n. 48 (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico) (90)

Lettera aggiunta dall' art. 9 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .


Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .