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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. (1)

Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 maggio 1999

Art. 11 bis.
(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime) (23)

Articolo inserito dall' art. 4 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti (24)

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni (25)

Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, nè autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.
3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, alle seguenti condizioni:(51)

Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;
2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;
3) il Comune nell’atto di concessione indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar;(52)

Punto così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;
c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;
d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;
e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;
f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.
3.1. I comuni, previa verifica di sicurezza, possono consentire, anche per periodi limitati di tempo, l’utilizzazione per attività connesse con la balneazione di scogliere artificiali e opere di difesa costiera, quali difese aderenti, pennelli, barriere emerse. (63)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

3.2. La verifica di sicurezza è di competenza del Comune e comprende sia gli elementi costitutivi delle strutture che le condizioni meteomarine dell’intorno, la tutela delle cose e delle persone, anche in occasione di eventi meteomarini e, in generale, la valutazione di ogni situazione di rischio e il rispetto delle norme vigenti applicabili al caso specifico. La Giunta regionale stabilisce linee guida e indirizzi in merito alle modalità di effettuazione della verifica di sicurezza. (64)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

3.3. La realizzazione di eventuali opere necessarie per garantire la fruibilità e la permanenza delle persone in condizioni di sicurezza avvengono nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni: (65)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

a) le opere non comportano danneggiamenti e modifiche strutturali permanenti delle scogliere o delle opere di difesa;
b) le opere consistono in manufatti di facile rimozione non comportanti creazione di volumetria, da mantenere per il solo periodo della stagione balneare, con obbligo, in ogni caso, di rimozione in caso di dichiarazione di stato di allerta meteomarina di qualsiasi grado, da parte del sistema di Protezione civile o di divieto di balneazione per avverse condizioni del mare segnalato con bandiera rossa.
3.4. In fase di prima applicazione, per le sole opere di difesa costiera già in concessione al concessionario frontistante e per la sola stagione balneare 2023, è consentito l’utilizzo delle stesse con le modalità di cui al comma 3.1, previa verifica di sicurezza di cui al comma 3.2 e alle condizioni di cui al comma 3.3, anche in assenza dell’espressa previsione delle aree demaniali marittime. L’utilizzo per gli anni successivi al 2023 è subordinato a preventiva modifica del progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime. (66)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.
4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale (28)

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione (29)

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Note del Redattore:

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Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera aggiunta dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 , modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 171 Sito esternodel 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 51)

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale.

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Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Punto così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 .

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Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 . Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 ”.

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .