Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 5.
(Trasferimento ai Comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti). (3)
1. Fatto salvo quanto sarà stabilito a termini dell' articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni di concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono trasferite ai Comuni.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .