Menù di navigazione

Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999

Art. 5.
(Trasferimento ai Comuni delle procedure concessorie degli emolumenti economici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti). (3)

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

1. Fatto salvo quanto sarà stabilito a termini dell' Sito esternoarticolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni di concessione degli emolumenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti sono trasferite ai Comuni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .