Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 5 bis.
(Esenzione spesa per visita di accertamento dello stato di invalidità). (4)
1. Per facilitare la mobilità e l'autonomia degli invalidi civili, le visite mediche di accertamento dello stato di invalidità, per ottenere il contrassegno auto, sono esenti dal pagamento di spese in quanto equiparabili alla generalità delle prestazioni sanitarie a favore del riconoscimento dell'invalidità ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 1 febbraio 1991.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .