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Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999

Art. 3.
(Compiti e funzioni in materia di tutela della salute).
1. I compiti e le funzioni amministrative in materia di tutela della salute umana e sanità veterinaria conferite dagli articoli 112 e seguenti del Sito esternoD.Lgs. 112/1998 sono svolte, salvo quanto previsto nel comma 3, dalla Regione e dagli altri Enti, secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente.
2. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale ed in particolare quelle relative a:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore di rilievo regionale;
b) la verifica delle conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
c) le verifiche di conformità nell'applicazione dei provvedimenti relative all'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
d) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici di competenza regionale;
e) le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle, già di competenza regionale, sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 121, comma 4 del D.Lgs. 112/1998 ;
f) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 122, comma 2 del D.Lgs. 112/1998 ;
g) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Aziende USL per l'assistenza generica e specialistica di cui all'Sito esternoarticolo 124, comma 2 del D.Lgs. 112/1998 .
3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'Sito esternoarticolo 118, comma 2 del D.Lgs. 112/1998 .
4. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la disciplina dei prodotti cosmetici di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 2 del D.Lgs. 112/1998 .
4 bis. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla Sito esternolegge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modifiche e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 (disposizioni urgenti in materia sanitaria) (2)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 13 giugno 2001, n. 15 .

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Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

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Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

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Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .