Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 26 ter.
(Norma finanziaria). (10)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 26 bis si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 112/1998 in materia di invalidi civili.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .