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Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999

Art. 24.
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.
2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.
4. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64 dello Statuto , la revoca della delega.
5. Sulle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 la Giunta regionale, annualmente, dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

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Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

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Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .