Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 23.
(Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane agli enti locali).
1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997 , che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.
2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997 .
3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione di provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997 , la Regione provvede all'assegnazione agli enti destinatari delle funzioni del personale trasferito dallo Stato, che transita direttamente nel ruolo di tale ente.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .