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Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999

Art. 21.
(Esercizio delle funzioni regionali).
1. Per le funzioni trasferite dal Sito esternoD.Lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzativi e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite, ivi comprese quelle trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'Sito esternoarticolo 7 della l. 59/1997 . I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzeranno i relativi trasferimenti.
5 bis. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 4 bis, sono ripartiti tra le Aziende USL sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente (8)

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 13 giugno 2001, n. 15 .

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Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

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Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

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Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .