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Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5

Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".

Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999

Art. 14.
(Modifica dello Sito esternoStatuto ).
1. Qualora per qualsiasi ragione non sia perseguibile lo scopo originario, o in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l'aggiornamento, le IPAB modificano il proprio Sito esternoStatuto o Tavola di Fondazione, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà del fondatore, e lo trasmettono entro trenta giorni alla Regione per l'approvazione.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 2 aprile 2001, n. 7 .

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Modifica i commi 2 e 4, art. 26, della L.R. 9 settembre 1998, n. 30 .

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Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .