Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 13.
(Convenzioni).
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, le IPAB possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle IPAB contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le IPAB possono altresì stipulare con gli Enti pubblici e con soggetti privati non aventi scopo di lucro, organismi di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e cooperative sociali, in funzione delle competenze statutarie delle IPAB stesse, convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .