Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 12.
(Fusione e raggruppamento).
1. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente ed economica la gestione e il perseguimento dei fini statutari, la Giunta regionale può disporre la fusione o il raggruppamento di due o più IPAB, garantendo il perseguimento degli scopi e delle attività degli enti interessati.
2. La fusione o il raggruppamento è disposto o su istanza delle IPAB o d'ufficio previo parere obbligatorio delle IPAB interessate e dei Comuni nel cui territorio le stesse hanno sede, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .