Legge regionale 10 febbraio 1999, n. 5
Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Decreto Legislativo n. 112/98 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi Sociali".
Bollettino Ufficiale n. 4 del 3 marzo 1999
Art. 1.
(Oggetto della legge).
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), definisce, previa individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali ed alle Aziende Sanitarie delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione nelle materie relative alla tutela della salute ed ai servizi sociali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Modifica l' art. 20 della L.R. 1 giugno 1993, n. 23 .