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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 9.
(Manutenzione dei terreni silvo-pastorali migliorati).
1. Per la manutenzione dei terreni oggetto di lavori di miglioramento di cui all'articolo 4, lettera a) finanziati con fondi pubblici devono essere osservate le seguenti norme:
a) divieto di trasformare a ceduo i boschi destinati, come da intervento approvato, ad alto fusto, salvo deroga autorizzata dall'Ente delegato, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, quando ricorrano esigenze fitosanitarie e di conservazione del suolo;
b) nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, in caso di danneggiamento imputabile al proprietario del fondo o al beneficiario del finanziamento pubblico, dovuto ad incendio od altre cause, obbligo di ripristinare la piantagione entro due anni dall'evento da parte del soggetto responsabile;
c) obbligo di eseguire, nell'arco dei cinque anni successivi al rimboschimento o alla ricostituzione, le sostituzioni di fallanze e le cure colturali indispensabili per assicurarne l'efficacia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1, lettera c) devono essere contenuti in un atto unilaterale d'obbligo da allegarsi al progetto.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1, lettera a) comporta, oltre alle sanzioni previste dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali, se accertata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. Gli inadempimenti agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c) comportano altresì la restituzione del finanziamento pubblico, gravato dagli interessi legali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .