Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 7.
(Interventi di miglioramento e risanamento) (1)
1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà, o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilità delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento.
2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l'ente locale o delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all'albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ordinanza, di provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento in conformità alle tipologie e ai tempi stabiliti dall'ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.
4. L'eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell'intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell'ente locale o delegato.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .