Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 56.
(Impiego del Corpo Forestale dello Stato).
1. L'impiego del Corpo Forestale dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge, avviene a norma dell' Sito esternoarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'Sito esternoarticolo 71 del d.P.R. 616/1977 .
2. In attesa di una specifica disciplina legislativa statale, l'impiego del Corpo Forestale dello Stato è disciplinato dalla convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 5866 in data 20 ottobre 1983.
3. Le funzioni attribuite dalla presente legge, nonché dal regolamento di cui all’articolo 48, agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, diverse da quelle relative all’uso del fuoco nei boschi o in prossimità degli stessi, sono attribuite alla struttura regionale preposta ai controlli ispettivi in materia di agricoltura e foreste. (34)

Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .