Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 56.
(Impiego del Corpo Forestale dello Stato).
1. L'impiego del Corpo Forestale dello Stato, in tutti i casi in cui lo stesso è previsto dalla presente legge, avviene a norma dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11 e dell'articolo 71 del d.P.R. 616/1977 .
2. In attesa di una specifica disciplina legislativa statale, l'impiego del Corpo Forestale dello Stato è disciplinato dalla convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 5866 in data 20 ottobre 1983.
3. Le funzioni attribuite dalla presente legge, nonché dal regolamento di cui all’articolo 48, agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, diverse da quelle relative all’uso del fuoco nei boschi o in prossimità degli stessi, sono attribuite alla struttura regionale preposta ai controlli ispettivi in materia di agricoltura e foreste. (34)
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .