Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 55.
(Valutazione delle piante tagliate e del danno arrecato per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria la valutazione delle piante tagliate è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r. 45/1982 sulla base di apposite tariffe approvate con il Regolamento di cui all'articolo 48.
2. Per la formazione di tali tariffe si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 .
3. Negli illeciti forestali cui è connessa l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, la valutazione del danno arrecato è effettuata dagli organi competenti ai sensi della l.r. 45/1982 e si applica, in quanto compatibile, l'articolo 45 del r.d. 1126/1926 .
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .