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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 52.
(Sanzioni).
1. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48, sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000:
a) per ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti: modalità dei tagli, potatura, cedui senza matricine, operazioni colturali nei boschi cedui;
b) per ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o deteriorati nonché taglio o eliminazione degli arbusti o dei cespugli;
c) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo;
d) per ogni pianta, ramo o cimale di specie arborea o arbustiva, trasportato o commerciato, proveniente dal bosco e destinato ad uso "albero di Natale".
2. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 nonché le disposizioni di cui all'articolo 46 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma 1.
3. In tutti i boschi e nei pascoli di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché nei terreni a coltura agraria e nei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che violano le norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 della presente legge, diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, e diverse da quelle previste dai commi 5, 6 e 10 sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.
4. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi ed in tutti i boschi, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o la denuncia di cui agli articoli 14, 35 e 47 o in contrasto con i limiti dimensionali previsti, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore nonché all'obbligo di compiere i lavori di sistemazione prescritti dall'Ente delegato.
5. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi e in tutti i boschi coloro che non osservano le modalità esecutive prescritte caso per caso dalle autorizzazioni o contenute nella denuncia di cui agli articoli 14, 35, 47 e 47 bis, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000 nonché all'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ente delegato. (20)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

6. In tutti i boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato e hanno l'obbligo di compiere i lavori loro imposti dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
7. In tutti boschi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, coloro che sradicano piante o ceppaie in violazione alle prescrizioni di massima contenute nel regolamento di cui all'articolo 48 sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15.000 a lire 90.000 per ogni pianta o ceppaia sradicata.
8. Per le violazioni al divieto di circolazione di cui agli articoli 14 comma 9 si applicano le sanzioni previste dalla l.r. 38/1992 .
9. Nei vivai forestali coloro che tagliano o danneggiano le piante o arrecano altri danni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal sestuplo al decuplo del valore delle piante tagliate o del danno arrecato.
10. La violazione delle norme contenute nei piani di gestione di cui all'articolo 49 comma 3 e nei disciplinari tecnici di cui all'articolo 24 comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000, nonché l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 lettera c) per ogni capo di bestiame in eccedenza.
11. Per i trasgressori alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nel regolamento di cui all'articolo 48 nonché dall'articolo 42 comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.(23)

Comma così modificato dall'art. 1, comma 3 della L.R. 8 luglio 2013, n. 20 .

12. Coloro che in violazione dell'articolo 46 comma 1 commettono infrazioni urbanistico-edilizie nelle zone distrutte o danneggiate dal fuoco sono soggetti al pagamento anche di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 2.000.000 per ogni decara o frazione inferiore.
14. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali di cui all’articolo 12 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 4, della Sito esternol. 10/2013 e successive modificazioni e integrazioni. (37)

Comma così sostuito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

15. Coloro che in violazione dell'articolo 10, comma 4 danneggiano, disperdono o distruggono intenzionalmente, detengono e commerciano nidi di formica del gruppo Formica Rufa o ne asportano uova, larve, bozzoli, adulti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.
16. Coloro che in violazione dell'articolo 10, comma 3 non rispettano le norme contenute nello specifico provvedimento regionale, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 45.000 per ogni pianta non trattata secondo quanto prescritto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .