Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 51.
(Vigilanza).
1. All'accertamento e alla contestazione della sanzione, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) nonché il Corpo Forestale.
2. Qualora l'accertamento della violazione sia stato effettuato da appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, gli enti cui spettano, a norma della l.r. 45/1982 , i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti a versare un quarto della somma introitata al Fondo assistenza e previdenza per il Corpo Forestale dello Stato costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981 n. 384 .
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .