Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 49.
(Particolari norme di tutela per l'esercizio del pascolo e per la raccolta dello strame).
1. Il pascolo nei boschi è consentito nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento previsto all'articolo 48.
2. Nelle aree boscate ricadenti nel regime normativo di conservazione (CE) dell'assetto vegetazionale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) non è consentito il pascolo.
3. Le aree classificate praterie in trasformazione (PR-TRZ) dell'assetto vegetazionale del vigente PTCP possono essere utilizzate a pascolo nel rispetto degli indirizzi applicativi ed esplicativi della normativa di PTCP e secondo le modalità all'uopo previste da apposito piano di gestione pastorale. Detto piano, elaborato per conto dell'interessato da un professionista abilitato e approvato dall'Ente delegato territorialmente competente, deve contenere l'indicazione dei carichi di bestiame massimi, degli interventi di miglioramento ammissibili e delle eventuali aree critiche da precludere a tale attività.
4. Qualora le aree PR-TRZ dell'assetto vegetazionale del PTCP siano ricomprese tra le superfici oggetto di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale, le stesse possono essere utilizzate a pascolo sempreché tale piano abbia i contenuti stabiliti per i piani di gestione pastorale di cui al comma 3.
5. L'Ente delegato può autorizzare il pascolo nelle aree classificate PR-TRZ dal vigente PTCP anche in assenza dei piani di gestione pastorale, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabilite negli indirizzi applicativi ed esplicativi del PTCP e, comunque, per un numero di capi limitato, purchè tale carico non pregiudichi le condizioni di equilibrio ecologico e di stabilità dei pendii.
6. La raccolta dello strame a fini commerciali nei boschi deve essere autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 48.
7. I proprietari o i conduttori di boschi sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione di cui al comma 6 purchè l'asportazione dello strame nei loro boschi sia necessaria ed adeguata all'attività dell'azienda agricola dai medesimi posseduta. Sono altresì esonerati dalla richiesta di autorizzazione gli allevatori di bestiame che raccolgono lo strame, come lettiera, in quantità strettamente necessarie alle esigenze del proprio allevamento. E' comunque sempre vietata l'asportazione del terriccio.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .