Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 45.
(Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi).
1. L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, la Società di gestione delle autostrade, l'Azienda Nazionale Autonoma Strade, le Amministrazioni Provinciali, i Comuni e i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali devono adottare idonee misure di prevenzione degli incendi boschivi lungo le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza più soggette a rischio d'incendio.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della presente legge, nel caso di fabbricati già esistenti all'interno di un'area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla, è consentita, senza necessità di rilascio di autorizzazione ai fini paesistico-ambientali e forestali, la creazione di una fascia di rispetto devegetata di profondità non superiore a quindici metri lineari misurati dal perimetro dei fabbricati stessi.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .