Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 38.
(Modalità connesse alla sistemazione e manutenzione idraulica).
1. Le opere di sistemazione e di adeguamento idraulico di corsi d'acqua pubblici nonché lo sradicamento o il taglio di alberi e di arbusti nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici e i tagli di piante radicate nelle sponde di detti corsi d'acqua, sono soggetti alle vigenti disposizioni di polizia idraulica previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni e integrazioni e dalle leggi regionali vigenti. (42)
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'articolo 35, nonché a quelle previste in materia dal regolamento di cui all'articolo 48.
3. Lo sradicamento o il taglio di alberi e arbusti nell'alveo, nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, è soggetto al solo nulla osta tecnico rilasciato ai sensi del regio decreto 523/1904 qualora l'utilizzazione dei prodotti derivanti dall'intervento sia valutata, dall'Ente cui sono attribuite le funzioni di polizia idraulica, inferiore o pari al costo dello sradicamento o taglio ed asportazione del materiale; tale nulla osta deve essere comunque comunicato, a cura dello stesso Ente, al competente Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti da enti locali nell'ambito di programmi di manutenzione idraulica, gli stessi non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al regio decreto 523/1904 .
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .