Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 37.
(Adempimenti istruttori).
1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 emanato in attuazione della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
2. In tal caso il termine di cui all'articolo 36 comma 3 resta sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.
3. A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti, gli enti competenti possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982 n. 348 (costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici). In ogni caso viene richiesto dall'Ente competente una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, e dal professionista incaricato della relazione geologica che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.(41)
4. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dall'ente che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione si riferisce.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .