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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 37.
(Adempimenti istruttori).
1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa, tenuto conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 11 marzo 1988 emanato in attuazione della Sito esternolegge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
2. In tal caso il termine di cui all'articolo 36 comma 3 resta sospeso fino alla produzione della documentazione richiesta.
3. A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti, gli enti competenti possono subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale con le modalità di cui alla Sito esternolegge 10 giugno 1982 n. 348 (costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici). In ogni caso viene richiesto dall'Ente competente una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori, e dal professionista incaricato della relazione geologica che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.(41)

Comma così modificato dal comma 13 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

4. Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dall'ente che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione si riferisce.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .