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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 36.
(Autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata).
1. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata sono i comuni ai sensi della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni.(6)

Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

2. L’istanza per le autorizzazioni di cui all’articolo 35, comma 1, da presentare all’Ente competente per territorio, indica gli estremi catastali del terreno interessato e è corredata da un progetto definitivo che evidenzi, in particolare, l’attuale assetto di versante, i movimenti di terreno e i cambi di destinazione d’uso del suolo previsti e le opere necessarie al mantenimento del corretto assetto idrogeologico dell’area con particolare riferimento alla stabilità del pendio e alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee. Il progetto è corredato dalla relazione geologica e da una autocertificazione, a firma del progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati. (39)

Comma così sostituito dal comma 11 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

2 bis. 2 bis. La Giunta regionale può definire specifiche linee guida relative ai contenuti minimi degli elaborati tecnici a corredo delle istanze di autorizzazione.(40)

Comma inserito dal comma 12 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016. n. 33.

3. Le autorizzazioni al movimento di terreno nonché al mutamento di destinazione ovvero alla trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi sono rilasciate o negate dall'ente competente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate previo accertamento della corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .