Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 33.
(Pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza; occupazione temporanea dei terreni).
1. L'approvazione da parte delle Comunità montane e delle Province dei progetti esecutivi degli interventi di cui all'articolo 31 della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità; indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.
2. Qualora non si proceda all'acquisto o all'espropriazione dei terreni da sistemare o da rimboschire i lavori saranno eseguiti, previo consenso dei proprietari, mediante apposita convenzione nella quale è stabilita l'eventuale indennità per l'occupazione temporanea.
3. In caso di mancato accordo si potrà comunque procedere alla occupazione temporanea dei terreni stessi ai sensi della normativa vigente in materia.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .