Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 28.
(Contributi per interventi previsti nei piani di assestamento).
1. Gli Enti delegati possono concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi previsti nei piani di assestamento fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 100 per cento nel caso di interventi legati alla prevenzione e alla difesa dagli incendi boschivi.
2. Degli interventi previsti nei piani di assestamento sono finanziabili in particolare:
a) le sistemazioni idraulico-forestali e loro manutenzione;
b) i miglioramenti dei boschi esistenti comprese le operazioni colturali;
c) le ricostituzioni di boschi degradati o distrutti per qualsiasi causa;
d) i rimboschimenti;
e) i tagli intercalari;
f) la conversione ad alto fusto di boschi cedui invecchiati;
g) il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli finalizzati al mantenimento dello spazio rurale, alla protezione dei boschi dagli incendi, al contenimento dei fenomeni di erosione, al rifugio della fauna selvatica e per attività ricreative e sportive, nonché per esigenze paesaggistiche;
h) la costruzione e il riattamento della viabilità forestale, di mulattiere e di itinerari turistici pedonali e loro manutenzione;
i) le opere per la prevenzione e la difesa dagli incendi e loro manutenzione;
j) il recupero del patrimonio edilizio esistente per i fini della presente legge vincolandone l'uso esclusivamente alle attività silvo- pastorali.
3. Sono inoltre finanziabili in presenza di un piano di assestamento:
a) l'acquisto di macchinari e attrezzature nonché l'impianto di teleferiche finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nel piano medesimo;
b) la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
c) le attrezzature per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi.
4. Gli enti delegati effettuano il pagamento dei contributi con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento all'inizio dei lavori;
b) il 30 per cento all'esecuzione di metà dell'opera;
c) il 40 per cento ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
5. All'accertamento della regolare esecuzione dei lavori provvedono gli Enti delegati.
6. L'ammontare del contributo per le spese di cui alla lettera b), comma 3 è ridotto al 50 per cento.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .