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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 27.
(Piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati).
1. I privati, singoli o associati, proprietari di boschi per una superficie complessiva non inferiore a cinquanta ettari accorpati, possono rivolgere istanza di contributo all'Ente delegato competente per la redazione del piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale.
2. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo dei privati è a carico della Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Ai piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio boschivo di soggetti privati si applicano l'articolo 19 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l'articolo 20 commi 2, 3, 4, 5 e 6 e gli articoli 21, 23 e 24 commi 1, 3 e 4.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .