Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 26.
(Inclusione di privati nei piani di assestamento di enti pubblici).
1. Nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale di enti pubblici possono essere inclusi anche boschi e pascoli, interclusi o contigui, appartenenti a privati purchè gli interessati ne facciano espressa richiesta all'Ente pubblico e dichiarino di assoggettarsi a tutti i conseguenti obblighi.
2. E' fatto obbligo agli Enti proprietari con piano di assestamento in scadenza di darne comunicazione sei mesi prima del termine di validità del piano mediante affissione all'Albo pretorio e comunicazione alle locali Organizzazioni professionali agricole.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .