Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 25.
(Utilizzazione e gestione dei patrimoni silvo-pastorali di uso civico).
1. Sono considerati patrimoni di uso civico le terre di originaria proprietà collettiva della generalità dei residenti nel territorio di un Comune o di una Frazione, imputate o, possedute da Comuni, Frazioni o Associazioni Agrarie, siano esse chiamate Regole, Vicinie, Comunanze, Comunalie o Beni frazionali.
2. I patrimoni civici sono di norma gestiti dai Comitati frazionali per l'amministrazione separata dei beni di uso civico costituiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 17 aprile 1957 n. 278 (costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) e successive modifiche e integrazioni. Solo in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento di tali Comitati, il Comune deve soprintendere alla amministrazione separata mediante propri organi, finalizzando i proventi della gestione per spese di interesse generale della frazione amministrata nel rispetto delle normative vigenti in materia di usi civici.
3. I patrimoni silvo-pastorali di uso civico superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, devono essere utilizzati e gestiti sulla base dello specifico piano previsto dall'articolo 19. Il piano è adottato dal Comune competente, su conforme parere del Comitato perl'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito.
4. La spesa per la redazione del piano di cui al comma 1 è a carico della Regione nei modi previsti all'articolo 20. L'onere relativo al 10 per cento della spesa ammissibile è a carico del Comune competente. Nel caso la superficie di cui al comma 1 ricada su due o più Comuni, la spesa a carico degli stessi è ripartita in maniera proporzionale alla superficie medesima.
5. I patrimoni di uso civico sprovvisti di piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale sono utilizzati in conformità ad un disciplinare tecnico-economico approvato dall'Ente delegato nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.
6. Il disciplinare di cui al comma 5 è redatto dal Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituito o, in assenza, dal Comune.
7. I patrimoni di uso civico possono essere inclusi nei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale del Comune o degli altri enti pubblici, su richiesta dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico se regolarmente costituiti o, in assenza, per disposizione del Comune medesimo.
8. Ai piani di assestamento e di utilizzazione dei patrimoni silvo- pastorali di uso civico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .