Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 21.
(Procedure per l'approvazione dei piani).
1. Entro centottanta giorni dalla data di presentazione del piano l'Ente delegato provvede all'approvazione del medesimo, sentito l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente. Trascorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato.
2. L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvede all'emanazione del parere entro novanta giorni dalla richiesta dell'Ente delegato. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevole.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta per richiesta di modifiche o integrazioni.
4. In caso di mancata approvazione del piano l'Ente proprietario è tenuto a restituire l'acconto ricevuto ai sensi dell'articolo 20 comma 5 gravato degli interessi legali. Qualora si tratti di piano di assestamento obbligatorio l'Ente proprietario ha l'obbligo di ripetere le procedure di istanza di finanziamento e di approvazione del piano; il finanziamento non potrà comunque essere superiore a quello originariamente concesso.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .