Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 20.
(Spese per la redazione dei piani).
1. La spesa per la redazione dei piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri enti pubblici è a carico della Regione in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile ed il relativo finanziamento è disposto nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il restante 10 per cento è a carico dell'Ente proprietario.
2. Per la redazione dei piani i Comuni e gli altri enti pubblici con patrimonio silvo-pastorale presentano all'Ente delegato istanza di contributo, relativo preventivo e relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ente delegato invia alla Regione l'elenco dei piani da finanziare e la Giunta regionale provvede, entro il 30 giugno dell'anno successivo, a ripartire i fondi disponibili sulla base di una graduatoria di priorità che tenga conto dell'ampiezza dei patrimoni silvo-pastorali.
4. L'Ente delegato, entro novanta giorni dalla comunicazione regionale di assegnazione dei fondi per la redazione dello specifico piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale, provvede, previa visita preliminare, ad impegnare a favore dell'Ente proprietario le somme necessarie per la redazione del piano, a fissare i termini di presentazione della stesura definitiva del piano e ad erogare le relative quote di contributo con le modalità di cui al comma 5.
5. Gli Enti delegati provvedono all'erogazione del contributo per la compilazione dei piani con le seguenti modalità:
a) acconto nella misura del 60 per cento dopo la sottoscrizione del verbale di visita preliminare;
b) saldo del restante 40 per cento dopo l'approvazione del piano.
6. Qualora l'Ente proprietario ammesso a contributo per redigere il piano di assestamento e di utilizzazione non vi provveda nel termine fissato dall'Ente delegato, viene dichiarato da quest'ultimo decaduto dal beneficio stesso, salva la concessione di proroga richiesta per giustificati motivi. In assenza di proroga l'Ente proprietario è tenuto alla restituzione delle somme anticipate gravate degli interessi legali.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .