Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 19.
(Piani di assestamento di enti pubblici).
1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.
2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:
a) del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6;
b) dei Piani di bacino di cui alla l.r. 9/1993 ;
c) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale ai sensi dell'articolo 69 delle norme di attuazione del Piano stesso;
d) dei piani territoriali di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge Urbanistica Regionale).
3. La redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali.
4. I piani e i successivi aggiornamenti sono di durata decennale a decorrere dalla data di approvazione.
5. Per sopravvenuti danni al patrimonio silvo-pastorale, nel periodo di validità del piano, l'Ente delegato può autorizzare interventi silvo- colturali diversi da quelli previsti nel piano medesimo.
6. In qualunque periodo di validità del piano, possono essere apportate variazioni al piano medesimo per adeguarlo a sopravvenute nuove esigenze. In tal caso le spese per l'adeguamento del piano sono a carico dell'ente proprietario e il piano dovrà essere riapprovato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .