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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 19.
(Piani di assestamento di enti pubblici).
1. I Comuni e gli altri enti pubblici con patrimoni silvo-pastorali superiori a cento ettari, di cui almeno cinquanta accorpati, sono tenuti ad adottare e ad aggiornare piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio stesso.
2. I piani prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni, anche tenuto conto:
a) del Programma forestale regionale di cui all'articolo 6;
b) dei Piani di bacino di cui alla l.r. 9/1993 ;
c) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, di cui costituiscono attuazione dell'assetto vegetazionale ai sensi dell'articolo 69 delle norme di attuazione del Piano stesso;
d) dei piani territoriali di livello regionale e provinciale formati ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge Urbanistica Regionale).
3. La redazione e l'aggiornamento dei piani sono affidati a dottori agronomi e forestali.
4. I piani e i successivi aggiornamenti sono di durata decennale a decorrere dalla data di approvazione.
5. Per sopravvenuti danni al patrimonio silvo-pastorale, nel periodo di validità del piano, l'Ente delegato può autorizzare interventi silvo- colturali diversi da quelli previsti nel piano medesimo.
6. In qualunque periodo di validità del piano, possono essere apportate variazioni al piano medesimo per adeguarlo a sopravvenute nuove esigenze. In tal caso le spese per l'adeguamento del piano sono a carico dell'ente proprietario e il piano dovrà essere riapprovato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. I piani di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo- pastorale sono parificati a tutti gli effetti di legge al regolamento per le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 48.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .