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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 18.
(Gestione del patrimonio forestale regionale).
1. Per il conseguimento delle finalità indicate dalla presente legge, il patrimonio forestale regionale viene gestito avuto particolare riguardo al potenziamento e all'incremento della funzione protettiva, produttiva, ricreativa e culturale del bosco nonché all'incremento del patrimonio faunistico e ittico nel rispetto dell'ecosistema.
2. Il patrimonio forestale regionale è gestito dal Corpo Forestale nel rispetto di quanto previsto all'articolo 56 e sulla base di specifici piani di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale approvati dalla Giunta regionale. Per la realizzazione degli interventi di conservazione e manutenzione dei territorio possono essere attivate le opportunità previste dall' articolo 17 della Sito esternolegge 31 gennaio 1994 n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane)(13)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

3. La gestione delle foreste appartenenti al patrimonio regionale può essere affidata in concessione, in base alle priorità individuate dalla Giunta regionale:
a) ai soggetti di cui all’articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alle cooperative sociali operanti nel settore agro-forestale;
c) alle imprese agricole e forestali.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’affidamento avviene con le modalità di cui all’articolo 48 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; nei casi di cui alla lettera c) l’affidamento avviene mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, che definiscono gli oneri posti a carico del soggetto gestore. La Giunta regionale può, altresì, trasferire in proprietà al soggetto gestore beni mobili già destinati alle attività forestali.(14)

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

4. Nei casi di cui al comma 3 il soggetto gestore ha facoltà di fare concessioni nelle foreste demaniali e subentra come soggetto concedente in quelle già in essere.(15)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

5. Per la gestione delle foreste del patrimonio regionale affidato ad un soggetto terzo, lo stesso deve comunque adottare un piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nel rispetto della vigente normativa; tale piano è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.(16)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

6. La Regione può promuovere all'interno del proprio patrimonio forestale progetti pilota, con particolare riguardo alla formazione e valorizzazione professionale delle imprese e degli operatori forestali.(17)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .