Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 17.
(Patrimonio forestale regionale).
1. Il patrimonio silvo-pastorale della Regione, denominato "patrimonio forestale regionale", è formato:
a) dai beni già facenti parte del demanio forestale dello Stato, trasferito alla Regione in virtù dell'articolo 11, comma 5, della legge 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) nonché dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 );
b) dai vivai forestali regionali;
c) dai terreni montani che la Regione acquisisce ai sensi dell' articolo 9 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna);
d) da tutti gli altri terreni che la Regione acquisisce direttamente per la formazione di boschi, pascoli, vivai, parchi e riserve naturali;
e) da tutti i terreni suscettibili di coltura silvana o pastorale che pervengono in proprietà della Regione in qualsiasi altro modo;
f) dalle pertinenze dei beni di cui alle lettere precedenti.
2. I beni di cui al comma 1 appartengono al patrimonio indisponibile della Regione ed in quanto tali sono assoggettati alla normativa regionale che disciplina il demanio e il patrimonio dell'Ente.
3. Il ricavato dell'eventuale alienazione dei beni di cui al comma 1 viene reimpiegato per le finalità di cui alla presente legge.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .