Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 16.
(Interventi di filiera forestale).
1. Al fine di sviluppare l'attività di filiera forestale gli Enti delegati possono concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e la prima lavorazione del legname.
2. In assenza di specifiche risorse finanziarie comunitarie o statali gli interventi di cui al comma 1 possono essere sostenuti con il solo concorso contributivo regionale, fino a un limite del 50 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso ai seguenti soggetti:
a) cooperative agricole e forestali;
b) consorzi forestali;
c) privati proprietari, possessori o conduttori di superfici boscate non inferiori a 30 ettari.
4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 possono accedere ai contributi limitatamente all'acquisto di macchinari e attrezzature per il taglio e l'esbosco in misura adeguata all'attività forestale della propria azienda.
5. Il limite massimo di contributi per ogni soggetto richiedente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è di lire 200.000.000, adeguabile sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. Per prima lavorazione del legname si intende quella effettuata a piè di bosco, o in idonea area attrezzata ubicata nel bacino di normale utilizzazione del patrimonio boschivo, finalizzata alla sramatura, scortecciatura e prima squadratura del legname per la produzione di prodotto grezzo da avviare alla successiva lavorazione artigianale o industriale.
7. Nell'ambito dell'attività di prima lavorazione sono ammesse a contributo:
a) la realizzazione o l'ampliamento di strutture idonee per il riparo dei macchinari e delle attrezzature per le operazioni di scortecciatura e taglio;
b) i macchinari e le attrezzature per la scortecciatura e il taglio;
c) i mezzi di movimentazione del legname nell'area di lavorazione;
d) le spese di costituzione e di prima organizzazione delle cooperative agricole e forestali riferite al primo anno di attività successivo alla proposizione della domanda di contributo, nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 2084/80 del 31 luglio 1980 relativo alla determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.
8. Sono comunque esclusi dal contributo l'acquisizione dell'area di appoggio e movimentazione, i mezzi di trasporto su strada e le macchine ad alta tecnologia per la produzione di prodotto semilavorato.
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 7 ottobre 2008, n. 35 . La Corte Costituzionale con sentenza n. 144 del 26 aprile – 13 giugno 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale 15 giugno 2022, n. 24 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma.
Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .