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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4

Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 14.
(Strade ed altre infrastrutture forestali).
1. Per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività silvocolturale, che consentono il collegamento dei patrimoni silvo-pastorali con altra rete viaria già esistente.
2. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso.
3. Le strade forestali e le altre infrastrutture forestali a carattere permanente sono soggette agli atti autorizzativi di cui alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia, idrogeologica e paesistico ambientale.
4. Oltre alle strade di cui al comma 1 sono considerate infrastrutture forestali:
a) le piste di esbosco;
b) le condotte permanenti per l'esbosco del legname;
c) i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali;
d) le teleferiche, i palorci ed i piccoli impianti montani, fissi o mobili;
e) i viali tagliafuoco.
5. La realizzazione di strade forestali e di viali tagliafuoco comporta obbligo di manutenzione da effettuarsi in base ad uno specifico atto di impegno da allegarsi alle richieste di autorizzazione di cui al comma 3.
6. Le piste di esbosco hanno carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento di tale attività, si ottengono devegetando il terreno e, ove occorra, realizzando piccole opere che non comportino movimento di terreno superiore a sei metri cubi in ogni tratta di dieci metri lineari di pista e comunque con un'altezza massima di scavo di metri uno, purchè tali opere non pregiudichino l'assetto idrogeologico. Le modalità di ripristino vengono stabilite nell'autorizzazione.
7. La realizzazione delle infrastrutture forestali di cui al comma 4 è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modifiche e integrazioni (4)

Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

.
8. Su tutte le strade forestali e le piste di esbosco nonché sui viali tagliafuoco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo- pastorali, alla manutenzione delle infrastrutture medesime, nonché di quelli impiegati per gli interventi di antincendio boschivo e per lo svolgimento di pubbliche funzioni. I veicoli autorizzati al transito per la gestione del patrimonio silvo-pastorale devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'ente competente all'autorizzazione.
9. Il divieto di circolazione con veicoli a motore è reso noto al pubblico mediante apposizione, da parte del richiedente, di apposito segnale riportante gli estremi della presente legge.
10. Sulle strade forestali di cui al comma 1 il segnale di divieto deve essere integrato da idonea barriera di chiusura.
11. Le opere previste dai commi precedenti non sono soggette a contributo concessorio ai sensi della Sito esternolegge 28 gennaio 1977 n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) e successive modificazioni.
12. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 novembre 2005, n. 16 .

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Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6.

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Articolo così sostituito dall' art. 15 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 luglio 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 25 marzo 2013, n. 9 .

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 50.

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dal comma 14 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 51.

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .