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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 8.
(Funzioni delle Province).
1. Sono trasferite alle Province la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative agli interventi attinenti all'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione Europea e dello Stato membro.
2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni Amministrative in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale 26 novembre 1984 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica).

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .