Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 8.
(Funzioni delle Province).
1. Sono trasferite alle Province la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere relative agli interventi attinenti all'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione Europea e dello Stato membro.
2. Sono altresì trasferite alle Province le funzioni Amministrative in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla legge regionale 26 novembre 1984 n. 52 (delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica).
Note del Redattore: