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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 3.
(Funzioni della Regione).
1. La Regione svolge le funzioni e i compiti non trasferiti agli Enti locali ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. In particolare la Regione esercita funzioni di:
a) determinazione degli obiettivi di settore;
b) determinazione delle modalità di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza, della qualità e della funzionalità del patrimonio edilizio esistente e della prioritaria esigenza del suo recupero;
c) formazione dei piani, dei programmi e dei progetti regionali di intervento nel settore comprensivi della localizzazione dei finanziamenti;
d) determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, quali i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana, attraverso i quali perseguire il coordinamento degli obiettivi dei soggetti interessati e delle risorse finanziarie riferite al medesimo ambito territoriale;
e) definizione delle modalità di incentivazione anche finanziaria;
f) indicazione dei criteri e delle procedure per la ripartizione dei finanziamenti e per la scelta dei soggetti attuatori, tra i quali possono essere comprese le società miste per l'attuazione degli interventi e le società di trasformazione urbana, alle quali partecipi anche il Comune e purchè la eventuale componente privata sia scelta tramite procedura di evidenza pubblica;
g) verifica periodica dell'andamento del settore edilizio abitativo;
h) verifica dell'attuazione dei programmi, della loro efficacia in relazione agli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
i) determinazione dei parametri di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
j) determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;
k) promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore;
l) determinazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;
m) individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
n) definizione dell'assetto istituzionale delle aziende regionali territoriali per l'edilizia, di seguito definite ARTE, nonché esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo sulle stesse;
o) definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi di nuova costruzione e di recupero;
p) concorso, con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;
q) definizione dei criteri per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale comunque fruenti di contributo pubblico.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .