Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 26.
(Esercizio delle deleghe o subdeleghe).
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe di cui alla presente legge sono tenuti a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto , la revoca della delega o subdelega.
Note del Redattore: