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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 26.
(Esercizio delle deleghe o subdeleghe).
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate sono imputati agli enti delegati o subdelegati.
2. Gli enti destinatari delle deleghe o subdeleghe di cui alla presente legge sono tenuti a:
a) trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 64 dello Statuto , la revoca della delega o subdelega.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .