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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 2.
(Ruolo della Regione).
1. Nelle materie trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione mantiene le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza che si esercitano anche attraverso l'emanazione di indirizzi e direttive.
2. Per l'attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, nonché di soggetti privati, la Regione può avvalersi degli strumenti di programmazione negoziata.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le Province ed i Comuni interessati, svolgono e coordinano le attività ed i servizi di propria competenza promuovendo l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento agli organismi senza finalità di lucro.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione stessa anche attraverso la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali).

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .