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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 19.
(Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dei non vedenti).
1. Agli oneri per la copertura delle agevolazioni tariffarie praticate nel 1998 dalle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1982 n. 35 (tariffe minime dei trasporti pubblici locali), ferma restando l'abrogazione della stessa legge a decorrere dal giorno 1 gennaio 1999 così come disposta dall'articolo 20 della l.r. 31/1998 , si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 3115 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1999.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .