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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 18.
(Funzioni delle Province e del Comune di Genova in materia di uso dei veicoli in servizio di linea e noleggio).
1. Nelle funzioni indicate dall' articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) è compreso il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della l.r. 31/1998 , sono altresì comprese nell'articolo 7 della l.r. 31/1998 le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di noleggio degli autobus destinati al servizio di linea.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .