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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 15.
(Funzioni della Regione).
1. Sono mantenute alla Regione le funzioni relative al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .