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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 13.
(Costituzione dell'Azienda Regionale Strade).
1. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 112/1998 e nel caso in cui la consistenza del demanio stradale trasferito lo richieda, la Regione, d'intesa con le Province, promuove la costituzione dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. per la gestione, il rinnovo e lo sviluppo del demanio stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Il capitale sociale dell'Azienda Regionale Strade S.p.A. è inizialmente costituito dal complesso delle risorse strumentali e dai beni patrimoniali già di pertinenza dell'Ente Nazionale per le Strade Compartimento della Liguria riordinato così come previsto dall'Sito esternoarticolo 100 dei d.lgs. 112/1998 . La suddivisione delle quote di capitale iniziale tra gli enti promotori è demandata al provvedimento istitutivo della società, che disciplina altresì l'ammissione di ulteriori soci pubblici o privati.
3. Il personale di ruolo dell'Ente Nazionale per le Strade Compartimento della Liguria, così come riordinato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 100 del d.lgs. 112/1998 , può costituire l'organico di primo impianto dell'Azienda Regionale Strade S.p.A.
4. L'Azienda, Regionale Strade S.p.A. opera nel comparto della progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.
5. L'Azienda Regionale Strade S.p.A. può assumere il ruolo di supporto tecnico, operativo e gestionale del patrimonio stradale degli enti azionisti e di altri enti pubblici proprietari di strade.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .