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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3

Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.

Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999

Art. 11.
(Funzioni regionali).
1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'Sito esternoarticolo 101 del d.lgs. 112/1998 la Regione svolge le seguenti funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
b) esercita attività di coordinamento delle funzioni degli Enti locali, attraverso indirizzi e direttive nelle materie agli stessi delegate o trasferite ai sensi dell'articolo 12.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 11 .