Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 11.
(Funzioni regionali).
1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 112/1998 la Regione svolge le seguenti funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
b) esercita attività di coordinamento delle funzioni degli Enti locali, attraverso indirizzi e direttive nelle materie agli stessi delegate o trasferite ai sensi dell'articolo 12.
Note del Redattore: