Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
Art. 10.
(Funzioni dei Comuni).
1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative alle occupazioni temporanee e d'urgenza ed ai relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza.
Note del Redattore: