Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3
Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette.
Bollettino Ufficiale n. 3 del 10 febbraio 1999
INDICE
Art. 1. - (Oggetto della legge).
Art. 2. - (Ruolo della Regione).
Art. 3. - (Funzioni della Regione).
Art. 4. - (Funzioni delle Province).
Art. 5. - (Funzioni dei Comuni).
Art. 6. - (Funzioni della Regione).
Art. 7. - (Funzioni dei Comuni).
Art. 8. - (Funzioni delle Province).
Art. 9. - (Funzioni delle Province).
Art. 10. - (Funzioni dei Comuni).
Art. 11. - (Funzioni regionali).
Art. 12. - (Funzioni degli Enti locali).
Art. 13. - (Costituzione dell'Azienda Regionale Strade).
Art. 14. - (Disposizioni procedurali).
Art. 15. - (Funzioni della Regione).
Art. 16. - (Funzioni dei Comuni).
Art. 17. - (Funzioni della Regione).
Art. 18. - (Funzioni delle Province e del Comune di Genova in materia di uso dei veicoli in servizio di linea e noleggio).
Art. 19. - (Finanziamento delle agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale praticate nel 1998 a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dei non vedenti).
Art. 20. - (Funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di aree naturali protette).
Art. 21. - (Riordino e semplificazione della normativa di settore).
Art. 22. - (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 23. - (Potere sostitutivo).
Art. 24. - (Risorse finanziarie, strumentali ed umane).
Art. 25. - (Decorrenza delle competenze).
Art. 26. - (Esercizio delle deleghe o subdeleghe).
Note del Redattore: