Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12
Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 1998
Art. 6.
(Competenze del Comune).
1. Spetta al Comune:
a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, anche delegando tale funzione alla Comunità Montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale);
c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento di cui all'articolo 10;
d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 11 ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995 , avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle strutture dell'ARPAL per la verifica della congruità e dell'efficacia tecnica degli interventi previsti;
e) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L. 447/1995 ;
f) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/1995 utilizzando, mediante apposita convenzione, il supporto tecnico delle strutture dell'ARPAL in caso di carenza di attrezzatura e di personale, nonché le funzioni volte a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali di disciplina del rumore previsti dalla presente legge;
g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 , lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso;
h) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ed, in particolare, all'atto del rilascio di:
1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
2. I rapporti convenzionali con l'ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della L.R. 39/1995 .
3. I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995 , secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. I Comuni possono eseguire campagne di misura del rumore nel rispetto delle vigenti tecniche di rilevamento. In tal caso l'attività dei Comuni deve essere coordinata con l'attività della Provincia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della L. 447/1995 .
Note del Redattore:
Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .
Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .
Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .