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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 1998

Art. 2.
(Competenze della Regione).
1. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta:
b) stabilire i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995 , tenuto conto dei contenuti del piano territoriale di coordinamento paesistico di cui alla legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (disciplina dei piani territoriali di coordinamento).
2. Spetta alla Giunta regionale:
a) definire criteri in base ai quali i Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1 della L. 447/1995 ;
b) definire procedure ed eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'Sito esternoarticolo 7 della L. 447/1995 , per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, dei piani di risanamento acustico;
c) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
d) stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, fermo restando l'obbligo di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 4 della L. 447/1995 ;
e) curare il coordinamento fra la banca dati del rumore a livello provinciale ed i sistemi informativi dell'ambiente, regionale e nazionale;
f) aggiornare i criteri di priorità di cui all'allegato A della legge;
g) stabilire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 della Sito esternoL. 447/1995 nonché della documentazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 del medesimo articolo;
i) approvare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per l'attuazione della presente legge;
l) definire gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee.
l bis) approvare il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, a stralci annuali nell'ambito del programma triennale di intervento di cui alla legge regionale di recepimento del Sito esternoD.Lgs. 112/1998 in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, secondo i criteri di cui all'Allegato "A" della legge, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'articolo 10 e in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato (3)

Lettera aggiunta dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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3. La Giunta regionale, relativamente all'adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce il parere della Sezione valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio (4)

Comma così sostituito dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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4. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, sulla base del contenuto dei decreti attuativi di cui all'Sito esternoarticolo 3 della L. 447/1995 .
4 bis. Spetta al dirigente procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalità (5)

Comma aggiunto dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 62 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .