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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 1998

Art. 17.
(Norma transitoria).
1. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla classificazione acustica si applicano i valori limite di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. I Comuni che non hanno adempiuto alla classificazione acustica del proprio territorio adottano i relativi atti entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nei successivi centoventi giorni la Provincia approva gli atti dei Comuni.
3. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono fatte salve, per quanto non in contrasto con la presente legge e con i vigenti decreti di attuazione della Sito esternoL. 447/1995 , le prescrizioni tecniche di cui alla deliberazione della Giunta regionale, n. 1977/1995.
4. Fino all'emanazione dell'atto statale di indirizzo e coordinamento riguardante la figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'Sito esternoarticolo 2, comma 6 della L. 447/1995 , la Regione procede al riconoscimento dei tecnici competenti secondo le modalità rispettivamente stabilite con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 1996, n. 238 e con deliberazione del Consiglio regionale 57/1996. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato, a parità di titoli e requisiti, al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 62 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .